Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
CAMPER CLUB PARMA

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’Associazione, avente la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, sotto la denominazione “CAMPER CLUB PARMA”.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in LEMIGNANO DI COLLECCHIO (PR), Via Di Vittorio, n. 8.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di promozione di iniziative ricreative e sportive, rivolte ad un sano impiego del tempo libero, favorendo i rapporti umani e di conoscenza fra i soci e le famiglie degli stessi. L’associazione tutela gli interessi morali e materiali dei camperisti e dei campeggiatori, svolge ogni più opportuna azione per la valorizzazione del turismo del “plein air” nel rispetto dell’ambiente, collabora e cura le relazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private per la protezione degli interessi generali dei camperisti e dei campeggiatori. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’Associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Articolo 4

1. l’associazione persegue i seguenti scopi:
a) promuove, coordina e tutela l’attività campeggistica, il turismo itinerante, l’associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all’aria aperta, con particolare riferimento al volontariato, alla protezione civile, alle attività ludico-sportive, all’assistenza ed alla propaganda turistica;
b) rappresenta e difende i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura;
c) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati, degli Enti pubblici e privati, degli organi d’informazione interessati al turismo campeggistico ed itinerante, per l’integrazione di tale attività nel turismo in generale, anche con accordi commerciali a favore dei soci;
d) promuove studi, ricerche ed iniziative per impostare e sviluppare programmi d’utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa;
e) promuove il miglioramento delle normative comunitarie, nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto, organizzando convegni di studio e collaborando alle iniziative assunte al riguardo dagli organi istituzionali e dagli enti pubblici;
f) opera per ottenere dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, di centri turistici di vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano delle attrezzature dei turisti itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero alla custodia e all’assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché per la gestione delle predette realizzazioni;
g) svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia inerente l’oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del turismo nazionale ed internazionale;
h) partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra indicate secondo il carattere turistico-culturale-sociale dell’Ente;
i) svolge ogni altra attività connessa o correlata alle attività citate anche se non espressamente elencate.
2. In particolare l’associazione, sul piano nazionale ed internazionale:
a) partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impiego sociale del tempo libero;
b) promuove e tutela gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia i propri scopi;
c) stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati;
e) provvede all’eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all’aria aperta;
f) promuove ed organizza manifestazioni sportive e gare di regolarità con
attrezzature itineranti;
g) cura, promuove ed organizza l’istruzione al turismo all’aria aperta nelle scuole d’ogni grado in collaborazione con gli organi preposti;
h) stimola l’attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e ne favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico,culturale e storico;
i) riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto ambientale.

Articolo 5

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

TITOLO III – DURATA

Articolo 6

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV – SOCI

Articolo 7

Possono far parte dell’associazione tutti coloro che praticano attività di turismo sportivo e vivono il campeggio sia in camper, sia in caravan, e manifestano l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo delle quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra associati ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno eventuali soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’Associazione.

Articolo 8

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Essi hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, per la nomina degli organi direttivi e degli Organi di controllo dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota associativa di adesione.
I soci che desiderano svolgere le attività di promozione delle attività di cui all’art. 3 e 4 del presente Statuto devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 dicembre, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 10

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

TITOLO V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
d) il Presidente;

Articolo 12

L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, dare le linee programmatiche all’Associazione.
Il Presidente e l’eventuale vice-Presidente, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, e tramite avviso con affrancatura ordinaria, inviato al domicilio del socio almeno quindici giorni prima la data della riunione.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal vice-Presidente, in mancanza di entrambi, l’Assemblea provvede alla nomina.
Il Presidente ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Per la nomina del Segretario, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 20 membri, scelti tra i soci dall’Assemblea generale, che restano in carica sino all’assemblea successiva e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall’Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, nonché l’eventuale Vice-presidente, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell’ordine del giorno almeno quindici giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’Associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

Articolo 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 16

Qualora nominato dall’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre membri. L’incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo qualora applicabili.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché la situazione finanziaria dell’Associazione.

TITOLO VI – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– Quote associative e contributi degli aderenti;
– Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali.

Articolo 18

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti ed alla presenza di almeno due terzi degli associati.

Articolo 20

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.